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Ordinanza — n. 11373/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for touching on sentencing discretion within appellate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11373/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it concerned the determination of the punitive sentence. The appellant argued against the Bologna Court of Appeal's decision, but the court noted that the lower judgment was sufficiently motivated and had properly examined the defense's arguments. Consequently, the appeal was rejected as it did not raise admissible grounds for a legality review, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they concern the determination of the punitive sentence, as this falls within the exclusive jurisdiction of the appellate court.

Parole chiave

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legality review sentencing discretion appellate jurisdiction inadmissible appeal punitive sentence controllo della commisurazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAFISSI MOUHSSINE nato il 04/08/1994 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 177 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pagg. 2-3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2y-(1-2Y202