Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11367/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11367/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11367/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOLHANIUC NECULAI nato il 14/11/1985 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 170 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze precluse (in appello il ricorrente non ha dedotto in alcuna sede del giudizio di merito la concessione della sospensione condizionale, cfr. Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376, secondo cui l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11367/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 170 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze precluse (in appello il ricorrente non ha dedotto in alcuna sede del giudizio di merito la concessione della sospensione condizionale, cfr. Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376, secondo cui l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito);

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca della sospensione condizionale domanda di ricusazione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia motivi di cassazione diritto di ottenere una decisione decisione condizionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOLHANIUC NECULAI nato il 14/11/1985 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 170 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze precluse (in appello il ricorrente non ha dedotto in alcuna sede del giudizio di merito la concessione della sospensione condizionale, cfr. Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376, secondo cui l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/0'2