Ordinanza — n. 11367/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOLHANIUC NECULAI nato il 14/11/1985 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 170 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze precluse (in appello il ricorrente non ha dedotto in alcuna sede del giudizio di merito la concessione della sospensione condizionale, cfr. Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376, secondo cui l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11367/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 170 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze precluse (in appello il ricorrente non ha dedotto in alcuna sede del giudizio di merito la concessione della sospensione condizionale, cfr. Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376, secondo cui l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOLHANIUC NECULAI nato il 14/11/1985 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 170 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze precluse (in appello il ricorrente non ha dedotto in alcuna sede del giudizio di merito la concessione della sospensione condizionale, cfr. Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376, secondo cui l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/0'2