Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11359/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as admissible grounds were already reviewed and rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11359/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were either already examined and rejected by the lower court or precluded by law. The appellant challenged the conviction for a crime involving vehicle evasion, arguing it was mere passive resistance rather than dangerous activity, and claimed the sentence was disproportionate. The court ruled that these arguments were insufficient for a final review since they had been adequately addressed with correct legal reasoning during the first instance proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if the grounds consist of reproaches of profiles already adequately examined and rejected by the court of first instance, or if they concern matters not specifically appealed against.

Parole chiave

Generato dall'IA
admissibility appeal reproaches already examined precluded grounds vehicle evasion crime proportionality sentence persecuzione determinante per la fuga recidiva nell'infrazione impunità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 07/10/1991 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 160 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti (primo motivo) da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4-5, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, dove sono state respinte le censure volte a sostenere che la fuga era mera resistenza passiva e che non si trattava di attività pericolosa, ma mera destrezza automobilistica); (secondo motivo) da censure precluse in quanto non oggetto di specifico appello (la recidiva); (terzo motivo) da critiche sul trattamento sanzionatorio, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr., pag. 5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso