Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to mere factual complaints outside the scope of legitimacy review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Villetti and Covaci inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The appellants challenged a lower court's decision regarding criminal liability and sentencing, arguing for a re-evaluation of evidence and the appropriateness of the penalty. The court rejected these arguments, ruling that the complaints constituted mere factual grievances rather than legal errors suitable for a legitimacy review, as the lower court had already adequately addressed the defenses with sound legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 393 cod. pen.: Appeals based solely on factual disputes or requests for alternative fact-finding are inadmissible in legitimacy proceedings, as the supreme court's role is limited to reviewing the correctness of the legal application and the sufficiency of the lower court's reasoning, not re-evaluating the evidence or substituting its own factual assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VILLETTI LUIGI ANDREA nato a REGGIO CALABRIA il 16/01/1993 COVACI SORINA LACRAMAORA VIORICA nato il 17/01/2000 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 156 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volte a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, risultando i profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art.393 cod. pen.); nonché da censure sul trattamento sanzionatorio, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pagg. 7-8);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/