Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to factual grievances and unsupported legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant raised factual grievances regarding criminal responsibility and challenged the legality of a suspended sentence, which the lower court had already properly addressed. The court rejected these arguments as impermissible in a legality proceeding and manifestly unfounded, citing the judicial record as conclusive evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist of factual grievances or merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESITI DOMENICO ANTONIO nato a SIDERNO il 11/09/1983 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 155 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4-6, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato); e da censure manifestamente infondate (la sospensione condizionale non era infatti per legge più concedibile, cfr. casellario giudiziario in atti, come ha correttamente rilevato la Corte di appello);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/