Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to factual complaints and repetition of merits already decided.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant raised factual grievances and arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Catanzaro regarding criminal liability and sentencing. The court ruled that these complaints were not permitted in a legality proceeding because they merely reproduced previously dismissed arguments without new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist of factual complaints or merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCERRA BRUNO nato a CROTONE il 23/06/1978 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 154 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, sulla ritenuta responsabilità per i contestati reati, dove è stata esaminata la tesi difensiva e le censure di merito con argomenti non manifestamente illogici o altrimenti viziati; nonché sul trattamento sanzionatorio, là dove si evidenziano elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche e si considera "congruo" l'aumento per la continuazione, in ragione del reato satellite "aggravato");
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2