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Ordinanza — n. 11354/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded complaints regarding habitual offense rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11354/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant's complaints were manifestly unfounded. The lower court had correctly rejected a request to apply the habitual offense provision despite the presence of two prior similar crimes, which the Supreme Court cited as sufficient to preclude the defense. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 606 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, specifically when the lower court correctly applied the habitual offense rule based on existing prior crimes, rendering the defense's arguments legally baseless.

Parole chiave

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habitual offense rule inadmissible appeal manifestly unfounded continuing offense procedural costs Cassa delle ammende legittimità appeal impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
3 della sentenza di primo grado) evidenziava la presenza di due precedenti per analogo reato (evasione); che su tale aspetto nulla motivava il ricorrente in sede di richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 606 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
3 della sentenza di primo grado) evidenziava la presenza di due precedenti per analogo reato (evasione); che su tale aspetto nulla motivava il ricorrente in sede di richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi
Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi: "l'applicazione della causa di non punibilità dovrà ritenersi preclusa nel momento in cui risultino a carico dell'autore almeno tre reati della stessa indole, avvinti fra loro dal nesso della continuazione"; Sez.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
18891 del 27/01/2022, Ubaldi: "l'applicazione della causa di non punibilità dovrà ritenersi preclusa nel momento in cui risultino a carico dell'autore almeno tre reati della stessa indole, avvinti fra loro dal nesso della continuazione"; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA DIEGO nato a COSENZA il 19/01/1996 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 153 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze manifestamente infondate; Considerato invero che già il primo giudice (pag. 3 della sentenza di primo grado) evidenziava la presenza di due precedenti per analogo reato (evasione); che su tale aspetto nulla motivava il ricorrente in sede di richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con l'appello; che su tali precedenti la Corte di appello ha ritenuto di rigettare tale richiesta; che le doglianze difensive su tale punto sono manifestamente infondate (cfr.

Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi: "l'applicazione della causa di non punibilità dovrà ritenersi preclusa nel momento in cui risultino a carico dell'autore almeno tre reati della stessa indole, avvinti fra loro dal nesso della continuazione"; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659: il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso