Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits already decided by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments raised were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Catanzaro. The lower court had adequately addressed facts regarding the presence of multiple people and the identification of the suspect, finding no contradictions in its reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal offered no new grounds for review under the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined and rejected by the court of first instance or appeal, as they fail to present new grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTERA GAETANO nato a SORIANO CALABRO il 28/10/1997 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 152 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., pag. 2 della sentenza impugnata, dove si evidenziano elementi di fatto, tratti dalle dichiarazioni degli operanti e da massime di esperienza, sulla presenza di più persone sul luogo dei fatti, motivando quindi adeguatamente sulla possibilità che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere state udite da altri estranei, cfr.
Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546; quanto al reato ex art. 337 cod. pen., pag. 3, dove alcuna contraddizione si rinviene con la circostanza che la persona fosse "gia nota" alle forze dell'ordine, posto che la stessa non escludeva la necessità di una formale identificazione da parte degli operanti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il ‘