Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11350/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11350/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court's judgment regarding criminal liability, but the Court found the arguments merely reproduced issues already thoroughly examined and rejected by the appellate judge. Consequently, the appeal was rejected because it lacked novelty and violated the principle of finality of the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds merely reproduce issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance or appellate court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetition of merits Court of Cassazione procedural economy finality of judgment restituzione in pristino allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANAMA PIETRO nato a LOCRI il 21/09/1988 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 149 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 17-20, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, dove è stato correttamente affrontato tanto il profilo soggettivo che quello oggettivo);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis 21/02/2025. Il Con gliere estensore Il Pr idente E dia alvanese Giorgi4 Fi