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Ordinanza — n. 11347/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic complaints lacking legal grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11347/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits of the case. The appellant, Ruberto Francesco, challenged a second-instance judgment based on generic grievances regarding the non-application of specific procedural articles. The court rejected these arguments because they constituted mere complaints rather than legally substantiated grounds for review under the relevant code.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals based on generic complaints regarding the non-application of specific procedural provisions are inadmissible in proceedings for review of legality.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints procedural code review of legality de plano dismissal Italian Supreme Court procedural remedies allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
5 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
(in sede di rinvio dopo l'annullamento della Corte di cassazione per il solo trattamento sanzionatorio), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere e generiche doglianze sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
5 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
(in sede di rinvio dopo l'annullamento della Corte di cassazione per il solo trattamento sanzionatorio), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere e generiche doglianze sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBERTO FRANCESCO nato a TORTONA il 24/10/1964 avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOcl-ate-ev'9`f3fe-Parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 5 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (in sede di rinvio dopo l'annullamento della Corte di cassazione per il solo trattamento sanzionatorio), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere e generiche doglianze sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/02/2