Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds exceed scope of legality review and lack specific procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Marta Ferrini inadmissible, ruling that the cited grounds exceeded the scope of a legality review. The court found the first ground attempted to reinterpret evidence without identifying specific procedural distortions, while other complaints regarding sentencing were rejected due to sufficient motivation in the lower court's decision. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that appeals in legality proceedings are inadmissible if grounds merely prefigure alternative readings of evidence without pinpointing specific procedural errors or if the lower court's decision is adequately motivated and free from logical flaws.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRINI MARTA nato a LIVORNO il 27/03/1968 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Marta Ferrini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e che in particolare il primo motivo è volto a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito quando di contro il giudizio di responsabilità per la evasione contestata appare reso all'esito di una puntuale e coerente lettura del quadro probatorio e di una corretta lettura del dato normativo di riferimento mentre le ulteriori doglianze, riferite alla misura della pena irrogata e alle generiche denegate quando di contro, anche su tali punti, la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.