Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11345/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded recidivism challenge with sufficient lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11345/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Pirozzi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court's judgment regarding the defendant's recidivism and increased criminal danger was deemed sufficiently motivated and logically sound. Consequently, the appellate court found no grounds to overturn the decision, ruling the defense arguments on recidivism manifestly unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the only ground of criticism concerning recidivism is manifestly unfounded because the challenged judgment is supported by sufficient and non-illogical reasoning and an adequate examination of the defense arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility recidivism challenge manifestly unfounded sufficient motivation Cassazione ordinanza recidiva nell'infrazione pentito procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIROZZI ANTONIO nato a VILLARICCA il 12/06/1982 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Pirozzi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata afferente al riconoscimento della recidiva è manifestamente infondata perché la sentenza impugnata, nel giustificare la maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio alla luce dei precedenti del ricorrente e la sua accresciuta pericolosità criminale appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle a ende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.