Cassation appeal dismissed as inadmissible for merely reproducing merits arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the raised arguments were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The appellant's claims regarding the crime under Article 337 of the Penal Code, the inapplicability of Article 393 bis, and other procedural defects were deemed legally sound and free from logical inconsistencies. Consequently, the appeal failed to meet the strict admissibility requirements for the court of cassation, resulting in the dismissal of the request and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the court of cassation are inadmissible if the grounds merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and specific reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUINTERO ARTURO nato a SORRENTO il 30/09/1976 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; • letto il ricorso proposto nell'interesse di Arturo Quintero avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, peraltro in termini di non immediata intellegibilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione al giudizio di responsabilità per l'ipotesi di reato di cui all'art 337 cp, alla non applicabilità dell'art. 393 bis cp, alla denegata rinnovazione istruttoria, al mancato riconoscimento delle generiche e alla misura della pena, il tutto con argomentare che così reso porta il giudizio di merito al riparo d qualsivoglia censura prospettabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.