Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits and lacking new grounds under Art 616 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a lower court ruling regarding fraud and sentencing, but the Court found the first and third grounds merely reproduced arguments already rejected on the merits with correct legal reasoning. The second ground was rejected because it was not properly raised in the appeal and concerned factual evaluations outside the Court's jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds merely repeat arguments already examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning, or if the grounds were not properly raised in the appeal.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIGIGLIO ANTONINO nato a TAURIANOVA il 12/02/1975 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino DLGiglio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo e il terzo, inerenti al dolo dell'evasione contestata e al diniego delle circostanze generiche sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre il secondo, afferente all'applicazione dell'art 131 bis cp non risulta prospettato con l'appello e si lega comunque a valutazioni in fatto estranee al perimetro di cognizione di questa Corte rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.