Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11341/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds concern merits and lack of legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11341/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonina Misiti inadmissible because the raised grounds were not permitted in a final review proceeding. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize generic provisions and the inapplicability of Article 131-bis of the Penal Code, arguing insufficient reasoning. The court rejected these claims, noting the lower court's decision was well-motivated and adequately addressed the defense's arguments, rendering the judgment unchallengeable at this stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds concern the merits of the case or lack a specific legal basis, as the lower court's judgment must be based on sufficient and non-illogical reasoning that adequately examines the defense's submissions.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility Court of Cassazione review Article 131-bis Penal Code generic provisions recognition merits of the case circostanze attenuanti esame nel merito assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 131-bis c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISITI ANTONINA nato a MESSINA il 28/10/1964 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonina Misiti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto afferenti al mancato riconoscimento delle generiche e alla ritenuta non applicabilità dell'art 131 bis cp malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.