Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds concern merits and lack of legal basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonina Misiti inadmissible because the raised grounds were not permitted in a final review proceeding. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize generic provisions and the inapplicability of Article 131-bis of the Penal Code, arguing insufficient reasoning. The court rejected these claims, noting the lower court's decision was well-motivated and adequately addressed the defense's arguments, rendering the judgment unchallengeable at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds concern the merits of the case or lack a specific legal basis, as the lower court's judgment must be based on sufficient and non-illogical reasoning that adequately examines the defense's submissions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISITI ANTONINA nato a MESSINA il 28/10/1964 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonina Misiti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto afferenti al mancato riconoscimento delle generiche e alla ritenuta non applicabilità dell'art 131 bis cp malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.