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Ordinanza — n. 11339/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because filed personally by defendant without required special bar attorney signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11339/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant rather than by a qualified attorney. The court noted the absence of a signature by a lawyer enrolled in the Special Bar Roll, which is mandatory under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 591 c.p.p.: A cassation appeal must be signed by a lawyer enrolled in the Special Bar Roll and cannot be filed personally by the party, as the special nature of the review requires professional representation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special bar roll requirement personal filing prohibition Code of Criminal Procedure legal representation mandate requisito della firma autografa contestazione della presunzione di paternità legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen.
Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.
si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art.
Art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod.
Law n. 103 del 2017
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMMESSO ANTONIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 09/02/1983 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdertcravvistraite-part-i; - udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto pertrneresse ck Antonio Commesso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, non rilevando al fine l'autentica di firma apposta in calce dall'avvocato Domenico Marinaro, che, a prescindere dalla relativa legittimità, non vale ad ascrivere il contenuto dell'atto al detto difensore; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità; considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2