Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already decided with correct legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Castaldo inadmissible because the raised grounds merely reproduced arguments already examined and rejected by the lower courts. The appellant argued against the applicability of the exemption in Article 4 of Law 288/44 and the sentencing measure, but the appellate court had already addressed these points with legally sound reasoning. Consequently, the court ruled that these issues are no longer subject to review at the stage of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 4 legge 288/44; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds merely repeat arguments already fully examined and rejected by the courts of first and second instance with correct legal reasoning, rendering the judgment on those points non-censurable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTALDO ANTONIO nato a NAPOLI il 08/08/1985 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Castaldo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla non applicabilità alla specie dell'esimente di cui all'art. 4 legge 288/44 sia in relazione alla misuradella pena irrogata, così da rendere, su tali punti, il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.