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Ordinanza — n. 11337/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as objection is manifestly irrelevant to the conviction for resistance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11337/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the alleged ground of complaint was manifestly irrelevant to the judgment. The appellant argued against the conviction for resistance, but the appellate court's reasoning was found to be logically coherent and consistent with the facts. Consequently, the court ruled that the objection did not justify a retrial or modification of the verdict.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 337 cp: An appeal is inadmissible if the complained ground is manifestly irrelevant to the judgment's reasoning and does not affect the outcome.

Parole chiave

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manifestly irrelevant objection resistance under Art 337 inadmissible appeal procedural dismissal Cassazione ordinanza difesa d'ufficio disobbedienza alla decisione dell'autorità rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cp
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCELLINO CARMINE ANTONIO nato a VITULAZIO il 09/02/1957 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmine Antonio Mascellino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata è manifestamente inconferente atteso che la sentenza gravata argomenta in termini puntuali, privi di manifeste incongruenze logiche e coerenti alle emergenze acquisite quanto alla correlazione tra le condotte intimidatorie tenute dal ricorrente l'attività d'ufficio dei soggetti qualificati così da rendere corretta la qualificazione del fatto in termini di resistenza ex art 337 cp, non messa in dubbio dal documento allegato dalla difesa a sostegno del ricorso rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.