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Ordinanza — n. 11332/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits arguments and raising non-devolved issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11332/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for a lighter sentence based on specific mitigating circumstances and sentencing balance, while the lower court had already addressed these points. The Court rejected these claims because they merely repeated arguments already decided on the merits and introduced new issues regarding recidivism that were not part of the original trial scope.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they merely repeat arguments already decided on the merits or raise issues not devolved to the trial court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetition of merits non-devolved issues sentencing balance recidivism scope recidiva nell'infrazione motivi di cassazione revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARANDENTE TARTAGLIA LUIGI nato a NAPOLI il 18/12/1976 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Caradante Tartaglia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, la memoria e le note difensive trasmesse nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cp, alla misura della pena base irrogata, al bilanciamento tra circostanze operato in termini di equivalenza, al giudizio prognostico negativo speso nel denegare la pena sostitutiva rivendicata dalla difesa; per altro verso, in relazione alla ritenuta recidiva, introducono temi di giudizio non devoluti alla Corte del merito, infine sono manifestamente infondati quanto alla misura degli aumenti a titolo di continuazione apportati per i reati satellite, avendo la Corte del merito, partendo dalle valutazioni rese su tali punti dal primo giudice, non contestate con l'appello, adeguatamente giustificato le ragioni giustificative delle riduzioni apportate, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.