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Ordinanza — n. 11330/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for calculating sentence errors under Art. 599-bis c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11330/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Esposito and Bosti inadmissible, ruling they were filed against a sentence issued under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure outside permitted grounds. The applicants argued flaws in the sentence calculation, but the Court held that such errors only justify cassation if they constitute an illegal penalty or illogical sentencing, not mere calculation disputes. Consequently, the appeals were rejected via simplified procedure, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p.: Appeals against sentences under Art. 599-bis c.p.p. are inadmissible for defects in sentence calculation, as only grounds regarding the formation of will, prosecutor consent, divergent content, or illegal penalty suffice.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility concordato in appello sentence calculation defect Art. 599-bis c.p.p. simplified procedure court costs and fine penal procedure code errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod.
art. 599 bis c.p
art. 616 cod. proc. pen
e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO LUCA nato a NAPOLI il 11/06/1980 BOSTI MARIA nato a NAPOLI il 20/04/1982 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Luca Esposito e Mari Bosti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché ritenuto proposti avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice o alla eventuale natura illegale della pena comminata e che a quest'ultima categoria non possono ricondursi i vizi prospettati dai ricorrenti che riguardano profili attenenti al calcolo della pena, che danno luogo, al più ad una illegittimità del trattamento concordato o ad aspetti di illogità della pena irrogata;

Ritenuto che la l'inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M . Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d e spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 febbraio 2025