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Ordinanza — n. 11329/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of subjective evasion elements and unsupported factual reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11329/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision regarding the existence of subjective evasion elements and the application of a specific non-punishability cause. The court rejected these arguments because the appeal failed to substantiate the factual reconstruction used for sentencing and did not validly challenge the correct legal reasoning of the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it contests the existence of subjective evasion elements without providing a valid factual basis that undermines the lower court's legally sound reasoning regarding the non-punishability cause and sentencing weight.

Parole chiave

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inadmissibility appeal subjective evasion elements non-punishability cause sentencing reconstruction Court of Cassation aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINA ANTONIO SALVATORE nato a CASERTA il 12/05/1990 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7- letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Salvatore Farina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta la sussistenza dei costituti anche soggettivi dell'evasione allo stesso ascritta nonché il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp e il peso ascritto alle generiche nella determinazione del trattamento sanzionatorio sulla base di una ricostruzione del fatto a giudizio non supportata dal tenore della decisione gravata né da travisamenti probatori, neppure affermati, e senza mettere validamente in crisi la motivazione su tali punti resa dalla Corte del merito, connotata da argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.