Criminal appeal dismissed for extreme genericity regarding tax evasion subject and objective elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its extreme genericity in contesting the existence of both subjective and objective elements of tax evasion. The appellant's arguments were already adequately examined and rejected by the lower courts with legally sound reasoning that addressed the specific defenses raised. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds by merely reiterating arguments already decided by the lower courts without addressing the specific elements of the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARNATARO VINCENZO nato a NAPOLI il 10/09/1978 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 I letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Sarnataro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria inviata nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini di estrema genericità contesta la sussistenza dei costituti anche soggettivi della evasione ascritta al ricorrente, replicando profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.