Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper new defense counsel and repetitive arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the first ground was manifestly unfounded and the other two were merely repetitive of issues already decided by the lower courts. The appellant attempted to challenge the lack of notification to a new defense counsel and the application of Article 131 bis of the Penal Code, but the court found these arguments legally incorrect and insufficient for a review on merits. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cp. The cassation court must reject an appeal if the grounds are manifestly unfounded or merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the court of appeal, as such arguments do not constitute a valid request for a review on merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 18/06/1985 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe De Simone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo è manifestamente infondato perché la nomina del nuovo difensore, al quale non sarebbe stato notificato il decreto di citazione in appello, è stata effettuata in data successiva alla rituale notifica operata al pregresso difensore mentre gli altri due, diretti a contestare la corretta applicazione o comunque la tenuta della motivazione spesa nel negare la causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in datafai ver3.5 2211.0Y- eet>£rdío 24 2-5