Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific references to the contested factual evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Jamila Melki inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the appellant's arguments failed to meet the strict requirements for a cassation review, as they contested the court's factual evaluation without providing specific, logical references to the reasoning in the lower judgment. Consequently, the appellate court's decision, which was deemed sufficiently motivated and free from logical errors, remained unchallengable at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 363 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds contest the factual evaluation without congruous references to the specific motivation of the contested act, or if they contradict the denial of generic grounds when the judgment is sufficiently motivated and logically sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELKI JAMILA nato il 02/11/1958 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Jamila Melki avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso mirano a contestare la valutazione probatoria resa a fondamento del giudizio di responsabilità senza operare congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, che, in termini puntuale logicità sorregge la relativa condanna; per altro verso, contrastano il diniego delle generiche quando di contro la sentenza impugnata anche sul punto risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.