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Ordinanza — n. 11324/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility of generic mitigating circumstances not matched by first-instance criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11324/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the first-instance court failed to grant generic mitigating circumstances, but the Court found this claim invalid because the lower court had clearly stated its reasons for denial. Consequently, the Court ruled that such arguments cannot be raised in the final review stage without a precise comparison with the original judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 335 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds raised do not correspond to the specific criteria adopted by the court of first instance to deny the requested benefit.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appeal inadmissibility final review stage criteria comparison Italian criminal procedure Corte di Cassazione costs and fine attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 335 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESAURO ANTONINO nato a PALERMO il 16/06/1991 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; N. 32919/24 TESAURO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.335 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dal giudice di merito al fine di negare il beneficio richiesto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/02