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Ordinanza — n. 11323/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for non-devolved issues and re-examination of merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11323/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged a lower court's judgment regarding criminal liability for resistance and insult, as well as the denial of probation. The court ruled that the contested issues were already fully examined and dismissed by the trial judges with correct legal reasoning, while other arguments raised themes not devolved to the Supreme Court under the principle of non-devolution.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 367 cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible when they seek a re-examination of facts or merits already decided by lower courts, or when they raise issues not devolved by the appellate judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-devolution principle inadmissible appeal re-examination of merits criminal liability probation denial resistance crime court costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARRINELLO JOSEPH nato il 26/08/1968 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Joseph Parrinello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per alcuni versi, nel contestare il giudizio di responsabilità riguardo alla resistenza ex art 337 cp e all'oltraggio ex art 341 bis cp nonché la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre, per altro verso, prospettano, in relazione alla applicabilità dell'art 393 bis cp e dell'art 131 bis cp, temi in diritto non devoluti dall'appello e dai relativi motivi aggiunti, correlati a valutazioni estranee ai poteri di scrutinio demandati a questa Corte in assenza di una preventiva verifica di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.