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Ordinanza — n. 11317/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to duplicate issues already decided by lower courts with correct legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11317/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the contested issues had already been thoroughly examined and rejected by the appellate court with legally sound reasoning. The appellant argued against the lower court's findings regarding resistance and intent, but the court found these arguments legally correct and consistent with established facts. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the contested issues have already been adequately examined and dismissed by the court of first instance with legally correct arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility duplicate issues already decided Article 616 criminal procedure resistance and intent procedural economy principle motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCCIA ALESSANDRO nato a ROMA il 14/11/1993 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Coccia Alessandro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla sussistenza del dolo in relazione ai diversi fatti di resistenza ascritti al ricorrente rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.