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Ordinanza — n. 11316/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetitive arguments already adequately examined by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11316/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Fabio Benossa inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court determined that the arguments presented were repetitive and had already been thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Cagliari with legally sound reasoning. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to introduce new grounds or correct the established legal assessment.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible when the contested arguments have already been adequately examined and rejected by the lower courts with legally correct and coherent reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments Cassation procedure procedural economy already examined reiterazione di reati penali motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENOSSA FABIO nato a CAGLIARI il 13/11/1978 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabio Benossa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche ( si vedano le considerazioni spese alla pagina 6 della sentenza impugnata) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.