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Ordinanza — n. 11315/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific comparison with lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11315/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonella Archiletti inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal grounds were merely generic and failed to provide a specific comparison with the lower court's reasoning regarding the crime under Article 348 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that the merits were already adequately examined by the appellate judges with legally sound arguments, rendering the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 348 c.p.; Art. 131 bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely generic and lack a specific comparison with the lower court's decision, as they must not be merely reproductive of criticisms already adequately examined and dismissed by the judges of the merits.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic grounds specific comparison merits already examined Article 616 c.p.p. sanzione disciplinare dell'avvocato limite legale massimo violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art 348 cp
art 131 bis cp
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCHILLETTI ANTONELLA nato a ROMA il 20/07/1966 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; P letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonella Archiletti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, addotto in termini di marcata genericità e senza un effettivi confronto con il tenore della decisione impugnata, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche quanto al giudizio di responsabilità legato alla ritenuta configurabilità, alla luce dei dati acquisiti, puntualmente scrutinati, del reato di cui all'art 348 cp contestato all'imputato, alla non applicabilità alla specie dell'esimente di cui all'art 131 bis cp in ragione del disvalore oggettivo della condotta e della intensità del dolo, alla misura della pena, giustificata più che adeguatamente riguardo al relativo discostamento dal minimo edittale, il tutto argomentato in termini tali da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.