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Ordinanza — n. 11312/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges recidivism and Art. 131-bis CP merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11312/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised challenge the substantive judgment on recidivism and the denial of Article 131-bis of the Penal Code. The lower court's decision was based on sufficient and logical reasoning that adequately examined the defense's arguments without legal violations. Consequently, the court ruled that the merits of these specific points are not subject to review at this stage of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis c.p.; The Court of Cassation cannot review the merits of a judgment on recidivism or the application of Article 131-bis of the Penal Code if the lower court's decision is sufficiently motivated and free from legal errors.

Parole chiave

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recidivism assessment Article 131-bis CP inadmissibility appeal merits review barred sufficient motivation recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio importanza del successo d'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 131-bis c.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANI LUCIANO nato a ROMA il 04/03/1968 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luciano Giuliani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto mettono in discussione il giudizio sulla recidiva e sulla denegata applicazione dell'art 131 bis cp malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punto senza incorrere in violazioni di legge così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.