Criminal appeal dismissed as groundless due to sufficient justification for recidivism in prior judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the sole ground challenging the recidivism judgment was manifestly unfounded. The court noted that the combined reading of first and second instance decisions provided a sufficient and logical argumentation regarding the reprehensibility of the offense in light of prior convictions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the only ground is manifestly unfounded, as the lower courts' reasoning sufficiently justifies the recidivism finding without requiring further review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLOSI GRAZIANO nato a VILLARICCA il 14/11/1977 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Graziano Nicolosi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di ricorso, diretto a contrastare il giudizio reso in relazione alla recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la congiunta lettura delle due decisioni di merito ( si veda in particolare quella di primo grado alla pagina 4, ripresa da quella di appello) dà conto di una sufficiente e non illogica giustificazione argomentativa nel rimarcare la maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio alla luce delle precedenti condanne così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.