Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11309/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as groundless due to sufficient justification for recidivism in prior judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11309/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the sole ground challenging the recidivism judgment was manifestly unfounded. The court noted that the combined reading of first and second instance decisions provided a sufficient and logical argumentation regarding the reprehensibility of the offense in light of prior convictions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the only ground is manifestly unfounded, as the lower courts' reasoning sufficiently justifies the recidivism finding without requiring further review.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility recidivism justification manifestly unfounded ground Cassazione ordinanza procedural costs award pericolo di reiterazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLOSI GRAZIANO nato a VILLARICCA il 14/11/1977 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Graziano Nicolosi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di ricorso, diretto a contrastare il giudizio reso in relazione alla recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la congiunta lettura delle due decisioni di merito ( si veda in particolare quella di primo grado alla pagina 4, ripresa da quella di appello) dà conto di una sufficiente e non illogica giustificazione argomentativa nel rimarcare la maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio alla luce delle precedenti condanne così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.