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Ordinanza — n. 11308/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding non-punishment clause due to procedural misuse and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11308/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the non-punishment clause and neglected to weigh the short time between leaving and returning home against the violent nature of the escape. The court rejected this, noting the lower court properly considered the overall gravity of the violent conduct and that the appellant deliberately chose an incorrect legal remedy rather than acting in good faith.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 569, comma 3 cpp: The conversion of an appeal to a different remedy is inadmissible if the appellant deliberately provoked the higher court's review with an incorrect means of appeal, rather than acting due to ignorance or good-faith error in identifying the proper procedural tool.

Parole chiave

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non-punishment clause procedural inadmissibility deliberate procedural error conversion of appeal good faith requirement court costs and fine violent escape conduct aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 569, comma 3 cpp
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI SIMONE CUI 00HFEA7 nato a AOSTA il 27/06/1986 avverso la sentenza del 20/06/2024 del TRIBUNALE di AOSTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Visto il ricorso proposto da Simone Lombardi avverso la sentenza descritta in epigrafe, esaminati gli atti e la sentenza impugnata; Esaminato il motivo di ricorso, con cui la difesa censura, con lo strumento di cui all'art 569 cpp la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. prospettando due motivi di ricorso, uno afferente una asserita violazione di legge rispetto alla puntuale applicazione della disposizione in questione, l'altro riguardante un affermato vizio di motivazione, ritenuta laconica, nel ritenere indifferente al fine il breve lasso temporale intercorso tra l'allontanamento dal luogo di restrizione e il rientro presso il domicilio, a fronte della gravità della condotta complessivamente connotante l'evasione contestata;

Ritenuto che sul punto la sentenza impugnata ha dato conto della complessiva gravità del fatto, desunta in particolar modo dal contegno violento del ricorrente in occasione dell'evasione (cfr. p. 4 della sentenza impugnata), senza incorrere in alcuna violazione di legge nel rendere il relativo giudizio di merito; Considerato che l'ulteriore motivo di ricorso darebbe al più conto di un asserito difetto di motivazione, eccentrico al rimedio azionato, ma che tanto non legittima nella specie la conversione di cui al comma 3 del citato art 569 giacchè la stessa deve ritenersi possibile a condizione che l'impugnante, per ignoranza o non corretta interpretazione delle norme processuali, abbia errato, in buona fede, nell'individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare, e non anche se, come nel caso a mano, abbia voluto deliberatamente provocare il sindacato del giudice sovraordinato con un mezzo d'impugnazione diverso da quello correttamente proponibile;

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C