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Ordinanza — n. 11306/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11306/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were legally impermissible in a final review proceeding. The appellant argued regarding passive resistance and sentencing determinations, but the court found these arguments too generic and failed to specify omitted defenses from the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be specific and legally grounded; generic complaints regarding facts or sentencing without precise identification of omitted defenses are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds passive resistance sentencing review Cassation procedure omitted defenses procedural costs pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA SALVATORE nato a ACIREALE il 04/01/1991 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Rapisarda avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo, in termini di marcata genericità, riproduce di profili di censura - relativi alla mera resistenza passiva che nel caso avrebbe connotato la fuga del ricorrente- adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le considerazioni spese nell'ultimo capoverso di pagina 2) mentre il secondo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo, al diniego delle generiche e alla conferma della recidiva oltre che manifestamente infondato -perché la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti- del tutto generico, perché non si precisa quali siano state le consure prospettate con l'appello pretermesse dal motivare della Corte del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.