Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was personally filed by the accused instead of a registered defense lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally submitted by the accused, Gaetano Pansini, rather than by a registered defense lawyer. The court held that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended in 2017, all cassation petitions must be signed by lawyers enrolled in the special register due to the case's technical complexity. Consequently, the appeal was rejected without formalities under Article 591 and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation must be signed by a defense lawyer enrolled in the special register and cannot be personally filed by the accused.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANSINI GAETANO nato a MOLFETTA il 15/04/1954 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdet-e-ertse-zi-ife-p-artt;— udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; dkíg-- letto il ricorso proposto nielam"3"7.d) Gaetano Pansini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità; considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 202