Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of functional abnormality in GIP's investigative powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the alleged failure by the investigating judge to order an ex officio registration under Article 335 of the Criminal Procedure Code did not constitute a functional abnormality. The court reasoned that the potential error was merely a matter of legal evaluation without causing a procedural standstill that would definitively prejudice the parties' subjective rights. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged defect by the investigating judge does not result in a functional abnormality but only a potential evaluative error that does not create a procedural standstall prejudicing the parties' rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROSIELLO FRANCESCO nato a STORNARELLA il 06/08/1959 parte offesa nel procedimento c/ CARIATI LAURA nato a MILANO il 25/06/1960 avverso l'ordinanza del 26/08/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Carosiello, persona offesa nel procedimento penale pendente nei confronti di Laura Cairati, avverso l'ordinanza di archiviazione descritta in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il vizio prospettato- il mancato esercizio da parte del GIP della possibilità di ordinare l'iscrizione ex art 335 cpp per fatti di reato e persone diversi da quelli considerati dal pubblico ministero, anche disponendo, in questa direzione, l'espletamento di ulteriori indagini, ambiti decisori ritenuti dal decidente estranei al suo potere di azione- non si risolve in alcuna abnormità funzionale perché concreta, al più, una potenziale erroneità valutativa in punto di diritto, senza creare alcuna stasi destinata a pregiudicare definitivamente le situazioni soggettive delle parti coinvolte nei termini rivendicati dal ricorso, considerato che il tenore della archiviazione, limitato al petitum formulato dal pubblico ministero, non preclude a monte autonomi sviluppi processuali lungo le diverse direttrici, soggettive e oggettive, prospettate dal ricorrente; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025