Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging a settlement agreement outside permitted grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible under simplified procedure, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance settlement judgment, arguing defects in reasoning regarding criminal liability and non-punishability. The Court ruled that appeals against such settlements are only admissible when contesting the parties' intent, prosecutor consent, or divergent content, excluding arguments about the lack of motivation for criminal liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, seconda parte c.p.p.: Appeals against second-instance settlement judgments are admissible only for grounds concerning the parties' intent, prosecutor consent, or divergent content, excluding complaints regarding the lack of motivation for criminal liability or non-punishability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CARLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 06/05/1998 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdate-a-kg.4so-a4e-pa4i; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Letto il ricorso proposto da Esposito Carlo Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti al difetto di motivazione riguardanti il giudizio di responsabilità e la mancata verifica della presenza di possibili cause di non punibilità ex art 129 cpp (Sez. 1 , Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Cc. , dep. 2020, Rv. 278170;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Ritenuto che la l'inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. perì.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.