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Ordinanza — n. 11300/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetition of merits arguments and lack of specific grounds on recidiva equivalence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11300/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the cited grounds were already adequately examined and rejected by the lower courts on legally sound arguments. The appellant's claims regarding necessity, recidiva, and the application of Article 131-bis were deemed repetitive, while the argument concerning the equivalence between mitigating circumstances and recidiva was found too generic for lack of specific reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must present new grounds or specific reasons not already examined; generic repetitions of merits arguments or vague assertions on legal equivalence without precise justification render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repetition merits arguments recidiva equivalence Article 131-bis state of necessity Cassation procedure procedural costs attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMELIA GAETANO GIUSEPPE nato a CALTAGIRONE il 19/03/1991 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; . ( crAc-1^AKP letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Camelia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso, con riguardo alla offensività della condotta, al rivendicato stato di necessità, al giudizio caduto sulla recidiva e alla mancata applicazione dell'ad 131 bis rispetto all'evasione contestata, replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre, riguardo al giudizio di ritenuta equivalenza tra le generiche accordate in appello e la recidiva, sono del tutto generici perché mancano di precisare le ragioni che nel caso avrebbero dovuto portare alla rivendicata prevalenza delle attenuanti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.