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Ordinanza — n. 11299/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because personally signed by defendant rather than registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11299/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant, Giuseppe Saggese, without a valid signature from his registered defense attorney. The court held that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, such acts must be signed by a lawyer to ensure the high technical standard required for cassation proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Cassation appeals must be signed by a registered defense attorney and cannot be personally filed by the party, ensuring the requisite technical complexity is met.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility personal signature invalidity defense attorney requirement criminal procedure code inadmissible appeal court costs award special register lawyers requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art.
Art. 616 c.p.p.
610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 8914 del 21 dicembre 2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGGESE GIUSEPPE nato a OTTAVIANO 11 19/01/2000 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato-a1.414s9--a4e-9.adi_; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto da Giuseppe Saggese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, non rilevando in senso contrario la firma apposta in calce dal difensore, unicamente diretta all'autentica della sottoscrizione dell'imputato ricorrente e dunque non idonea ad attribuire la riferibilità dell'atto al detto avvocato; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità; considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis