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Ordinanza — n. 11298/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify reasons for excluding non-punishability grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11298/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the lower court failed to specify the reasons for excluding the ground of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The appellant argued that the decision lacked a manifestly illogical motivation or violation of law, yet the exclusion of this specific defense remained unexplained. The court ruled that without such reasoning, the decision cannot withstand scrutiny in a legality proceeding, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the lower court excludes a ground of non-punishability without specifying the reasons for such exclusion, as the decision must not be manifestly illogical or violate the law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility non-punishability exclusion legality proceeding requirements manifestly illogical motivation Article 131-bis Penal Code aggravamento della pena attenuazione della pena commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNDO CHRISTIAN nato a NOVARA il 16/02/1986 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Christian Brundo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i rilievi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica né affetta da violazione di legge, contrasta la tenuta della decisione adotta riguardo alla malcata esclusione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp senza mai precisare le ragioni che nel caso avrebbero dovuto portare al riconoscimento della stessa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.