Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-allowed alternative reading of evidence and repetition of merits arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not comply with the requirements for a legality proceeding. The appellant attempted to challenge the lower court's finding of criminal responsibility for resistance under Article 337 of the Penal Code through an alternative reading of the evidence that lacked factual distortion. The court rejected this approach as legally impermissible and a mere repetition of arguments already adequately examined by the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the grounds rely on a non-allowed alternative reading of evidence without factual distortion or constitute a repetition of arguments already decided by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICELI VITO EMANUELE nato a RIVOLI il 11/03/1979 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; H t ecLi letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Emanuele Kugafrt avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria depositata nell'ineresse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, attraverso una non consentita rilettura alternativa delle acquisizioni istruttorie, avulsa dalla indicazioni di effettivi e decisivi travisamenti probatori e inidonea a rassegnare vizi logici del motivare inficianti quella privilegiata dalla decisione gravata, replicano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti avuto riguardo al giudizio di responsabilità per la resistenza ex art 337 cp ascritta al ricorrente e alla ritenuta non applicabilità alla specie dell'art 393 bis cp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.