Criminal appeal dismissed for inadmissibility as arguments lack legal basis in final review proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Emanuele Galiano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Galiano argued that the Court of Appeal violated his rights by deciding orally despite a written procedure request and contradicted its own findings on his intent to evade taxes. The court rejected these claims, noting that the oral decision properly considered defense conclusions and that the second argument failed to address the specific intent required for the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 595 cod. pen.: An appeal in final review is inadmissible if the grounds do not demonstrate a violation of prerogatives or fail to address the specific subjective element required for the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALIANO EMANUELE nato a NAPOLI il 21/10/1993 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; k letto il ricorso proposto( nell'interesse di Emanuele Galiano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo - l'indicazione in sentenza che il procedimento sarebbe stato definito con trattazione scritta quando di contro, su richiesta della difesa, la decisione è stata assunta in esito ad udienza partecipata- non dà conto di alcuna violazione delle relative prerogative difensive, atteso che dalla motivazione emerge senza incertezze che la Corte di appello ha tenuto conto delle conclusioni svolte in udienza nell'interesse dell'imputato, mentre il secondo contrasta il giudizio su dolo dell'evasione imputata a Galiano ribadendo temi - afferenti ai motivi della condotta materiale tenuta dal ricorrente- indifferenti ai fin dell'accertamento dell'elemento soggettivo che, in termini di dolo generico, informa il reato in contestazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.