Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11294/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the complaint on Art. 131-bis CP was already fully examined and rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11294/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Vincenzo Campisi's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Campisi challenged the Second Instance Court's refusal to apply Article 131-bis of the Criminal Code, arguing for a specific legal interpretation. The Court ruled that since the lower courts had already thoroughly examined and rejected this specific complaint with correct legal reasoning, the appeal lacked the necessary novelty to be heard.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis c.p.; The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when the sole ground of complaint concerns a legal issue that has already been fully examined and rejected by the courts of first and second instance with correct and pertinent reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
Art. 131-bis Criminal Code inadmissible appeal repeated complaint exhaustion of remedies Criminal Procedure Code legal reasoning review court costs and fine motivo legale d'esclusione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPISI VINCENZO nato a AVOLA il 13/03/1968 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 ' letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Campisi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura proposta - legata alla negata applicazione dell'ad 131 bis cp- replica una doglianza già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.