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Ordinanza — n. 11291/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of concrete criticism regarding alleged lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11291/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Assunta Ruggiero inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court found that the appellant's criticism regarding the lower court's alleged lack of reasoning lacked concrete substance and contradicted the factual arguments presented in the appealed judgment. Consequently, the judgment finding Ruggiero guilty of peculation was upheld without further review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal based on an alleged defect of reasoning is inadmissible if the criticism lacks concrete substance and contradicts the factual arguments of the contested decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of concrete criticism defect of reasoning peculation charge procedural costs award lacune probatorie allegazioni inverosimili argomentazione nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO ASSUNTA nato a ACERRA il 14/09/1981 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Assunta Ruggiero avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate legate ad un asserito difetto di motivazione si fondano, riguardo all'unica ragione di critica prospettata dall'impugnazione con una minima concretezza, su una situazione in fatto puntualmente smentita dall'argomentare di segno immediatamente contrario svolto sul punto dalla sentenza, non sottoposto ad alcuna critica specifica da parte del ricorso ( si veda dal secondo capoverso della penultima pagina della sentenza impugnata), così da rendere in definitiva incontroverso il giudizio di responsabilità dell'imputata per il reato di peculato alla stessa ascritto all'esito di una coerente e corretta valutazione delle emergenze acquisite; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.