Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already correctly decided by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Gallo inadmissible, ruling that the raised arguments merely reproduced criticisms already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The lower court had correctly addressed the defense's claims regarding alleged evasion with legally sound and logically consistent reasoning. Consequently, the appeal was rejected because its content was not suitable for review at the stage of legal admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds raised are merely repetitive of arguments already fully examined and rejected by the court of first instance with legally correct and coherent reasoning, rendering them non-censurable at this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO ANTONIO nato a NAPOLI il 17/07/1970 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Gallo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in reazione ai costituti dell'evasione ascritta al ricorrente, avuto riguardo anche al relativo elemento soggettivo, e al diniego delle generiche, il tutto con argomentare che rende le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.