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Ordinanza — n. 11286/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11286/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sebastiano Miano inadmissible because its grounds merely reproduced arguments already examined and rejected by the Court of Appeal of Catania. The court found these arguments legally correct, specific to the defendant's recidivism, and consistent with the objective disvalue of the conduct which precluded the application of Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and Miano was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if its grounds are merely reproductive of profiles already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and specific arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reproductive grounds of appeal merits already examined recidivism recusal Article 616 Code of Criminal Procedure reiterazione di reati penali impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 617 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIANO SEBASTIANO nato a CATANIA il 22/12/1994 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Sebastiano Miano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di 'profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla maggiore riprovevolezza assegnata al fatto a giudizio nell'ottica della confermata recidiva alla luce dei precedenti dell'imputato e al disvalore oggettivo della condotta apprezzata nell'escludere l'applicabilità dell'ad 131 bis cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.