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Ordinanza — n. 11279/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for merely reproducing merits arguments already correctly rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11279/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Leye Fallou inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's arguments were deemed merely reproductive of legal assessments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Turin with correct legal reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the raised issues are merely reproductive of legal assessments already adequately examined and rejected by the judges of the merits with correct legal arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reproductive arguments merits already examined correct legal reasoning procedural costs award oltraggio alla corte motivi di cassazione riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEYE FALLOU nato il 13/03/1997 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Leye Fallou avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i rilievi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla idoeneità offensiva della condotta di resistenza ascritta al ricorrente e al dolo che nel caso l'ha sorretta rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.