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Ordinanza — n. 11277/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grievances already adjudicated by lower courts with correct legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11277/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the grievances raised were already thoroughly examined and rejected by the trial judges. The lower court correctly addressed the defendant's claims regarding the illicit destination of seized items versus personal use, finding no logical inconsistencies. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grievances raised merely replicate complaints already adequately examined and dismissed by the judges of the merits with legally correct arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repeated grievances merits already decided procedural economy Cassation dismissal dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per stupefacenti traffico qualificato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALISI MARIGLEN nato il 13/01/1992 avverso la sentenza del 13/06/2024 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mariglen Valisi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura prospettata replica profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta destinazione illecita e non ad uso esclusivamente personale della sostanza detenuta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.