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Ordinanza — n. 11276/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grievances merely reproduce merits already decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11276/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Vincenzo Aducato inadmissible because the grievances merely reproduced arguments already examined and rejected by the lower courts. The court found that the appellant's complaints lacked novelty and were legally unfounded regarding the external continuation of the crime. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if grievances merely reproduce merits already decided by lower courts without new legal arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reproduction of merits external continuation of crime procedural costs Cassazione ordinanza reiterazione di reati penali continuazione dell'esecuzione proseguimento dell'erogazione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADUCATO VINCENZO nato a CISTERNINO il 15/03/1979 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7- letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Aducato avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura proposta non è consentita dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di doglianza, relativa alla ritenuta insussistenza degli estremi legittimanti la rivendicata continuazione esterna con i fatti di cui alle sentenze indicate nel ricorso, aspetti già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive e coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.