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Ordinanza — n. 11274/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against settlement agreements are inadmissible except for specific consent and content issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11274/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeals by Dashi Edmond and Yzeiraj Rigels inadmissible under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code. The applicants challenged a settlement agreement, arguing defects in reasoning regarding criminal responsibility and issues of prescription, alongside a constitutional complaint. The Court ruled that such grievances are absorbed by the waiver inherent in the settlement and are not among the limited exceptions permitting cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against settlement agreements are inadmissible except for defects in the party's will to settle, the prosecutor's consent, or divergent content of the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal settlement agreement cassation admissibility waiver of appeal criminal responsibility statute of limitations constitutional complaint procedural simplification concordato stragiudiziale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis, seconda parte c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
e che alla stessa consegue la condanna dei ricorrente' al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod.
art. 599 bis c.p
art. 616 cod. proc. pen
e che alla stessa consegue la condanna dei ricorrente' al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 138 del 2024 della Corte Costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DASHI EDMOND (CUI 0501F07) nato il 05/12/1991 YZEIRAJ RIGELS nato il 18/09/1988 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato_avviso allearti—_- udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA7; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Dashi Edmond e Yzeiraj Rigels avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per essere stati proposti avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quali quelle di specie articolate nell'interesse di Dashi, inerenti al difetto di motivazione quanto alla responsabilità dell'imputato o alla intervenuta prescrizione trattandosi di questioni assorbite dalla rinunzia sottesa al concordato, peraltro, quanto alla prescrizione, anche manifestamente infondate considerata la data di consumazione delle condotte in contestazione e i reati ascritti al ricorrente e che è manifestamente infondata la censura inerente alla asserita illegittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio dettato con riferimento all'art 74 TUS, come confermato dalla Corte Costituzionale definendo per l'appunto la questione sollevata dal Tribunale di Brescia richiamata da entrambi i ricorsi ( sentenza n. 138 del 2024) Ritenuto che la l'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna dei ricorrente' al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q. M . Dichiara inammissibile ricorso' e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dic