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Ordinanza — n. 11273/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for contradicting proven facts and repeating already examined grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11273/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Robertino Giordano inadmissible. The defense attempted to contradict the factual findings of the lower court regarding the appellant's responsibility for specific incidents, repeating grievances that had already been thoroughly evaluated and dismissed. The court ruled that these arguments were legally incorrect and inconsistent with the established evidence, leading to the rejection of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the defense contradicts the proven facts established by the lower court or repeats grievances already adequately examined and dismissed with legally sound reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility contradiction of proven facts repetition of grievances Corte di Cassazione procedural costs award motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO ROBERTINO (CUI 00G848P) nato a COSENZA il 13/09/1964 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; • 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Robertino Giordano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ifitenuto che il ricorso è inammissibile perché con le censure proposte la difesa contrasta il portato delle valutazioni probatorie conformente rese dai due giudici del merito nel sancire la responsabilità del ricorrente per le vicende replicando doglienze già adeguatamente vagliate e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.